Siete soggetti non residenti in Italia che vorrebbero effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia? Potrebbe essere necessaria la nomina di un rappresentante fiscale oppure l’apertura di un’identificazione diretta ai fini IVA in Italia.
Quando è obbligatorio
La nomina di un rappresentante fiscale oppure l’apertura di un’identificazione diretta ai fini IVA in Italia riguarda i soggetti non residenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e non sono stabiliti nel territorio dello Stato e non possiedono una stabile organizzazione in Italia.
Tale nomina di un rappresentante fiscale oppure tale apertura di un’identificazione diretta è obbligatoria quando il soggetto non residente effettua un’operazione che è soggettata ad IVA in Italia ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente oppure l’operazione viene svolta nei confronti di soggetti non tenuti all’applicazione dell’inversione contabile, o quando è imposta da specifiche esigenze della disciplina sugli scambi intracomunitari.
Alcuni esempi possono essere:
Nomina del rappresentante fiscale in Italia e successivi adempimenti
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto presidenziale n. 633/1972, i soggetti non residenti devono esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi tramite la nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia.
Per la nomina di un rappresentante fiscale, che può essere una persona fisica o giuridica, l’impresa non residente deve presentare i seguenti documenti:
La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire prima della data in cui viene effettuata la prima operazione territorialmente rilevante in Italia e deve essere comunicata all’altra parte contraente prima dell’effettuazione dell’operazione.
La persona designata come rappresentante fiscale deve aprire la posizione IVA per conto del committente. Con l’apertura di tale posizione, l’impresa straniera, tramite il proprio rappresentante fiscale, è soggetta a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla normativa nazionale in materia di IVA.
Ad esempio, è necessario presentare la dichiarazione di inizio attività (modulo AA7 o AA9), richiedere un numero di partita IVA e presentare la dichiarazione IVA annuale. Nelle fatture deve essere sempre indicato il numero di partita IVA italiano.
L'identificazione diretta in Italia e successivi adempimenti
Se il soggetto straniero è residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo con cui è in vigore un accordo di assistenza amministrativa reciproca in materia di imposizione indiretta, può essere applicata la procedura di registrazione diretta ai fini dell’IVA (registrazione ai fini IVA), introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 35-ter del Decreto Presidenziale n. 633/1972 in attuazione della direttiva UE 2000/65/CE.
Prima di effettuare un'operazione soggetta a imposta in Italia, è necessario presentare la seguente documentazione per richiedere l'iscrizione all'albo IVA in Italia:
La dichiarazione per l’identificazione diretta nello Stato, con conseguente attribuzione di partita IVA, deve essere presentata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara) secondo le seguenti modalità:
L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, la quale deve essere riportata nelle dichiarazioni e in tutti gli atti rilevanti ai fini del tributo.
Non è consentito operare compensazioni esterne con crediti relativi ad altri tributi e il soggetto non residente identificato può esercitare il diritto di detrazione dell’imposta e ha facoltà di chiedere il rimborso dell’eccedenza a credito.
Adempimenti periodici
L’apertura della partita IVA in Italia comporta una serie di adempimenti tra cui:
Oltre a tali adempimenti va considerato che in Italia è stato introdotto il generale obbligo di fatturazione elettronica e anche se le rappresentanze fiscali e le identificazioni dirette sono escluse da tale obbligo, indirettamente comunque ne sono impattate.
Rappresentante fiscale o identificazione diretta e stabile organizzazione
Sono tre posizioni alternative e quindi il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non può operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta.
Per stabile organizzazione, ai fini delle imposte dirette, si intende una sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese. Ci devono essere tre requisiti come l’esistenza di una sede d’affari, la fissità spaziale e temporale della sede e lo svolgimento dell’attività d’impresa attraverso tale base fissa. Ai fini IVA è, inoltre, necessaria la presenza di risorse umane e materiali.
Va posta particolare attenzione, perché solamente se il soggetto non residente non possiede in Italia una stabile organizzazione potrà avvalersi delle semplificazioni previste per le rappresentanze fiscali e identificazioni dirette.
Questi sono solo alcuni punti da tenere in considerazione. Se state pianificando di effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, è importante acquisire familiarità con i requisiti e le normative specifiche.
Desiderate saperne di più sul rappresentante fiscale o sull’ identificazione diretta ai fini IVA in Italia? Contattateci, saremo lieti di offrire il nostro supporto.