Trasferimento della residenza di persone fisiche dall'estero in Italia - una breve guida ai regimi agevolativi applicabili

Sta pianificando il trasferimento della Sua residenza in Italia? Il fisco italiano prevede due regimi agevolati pensati proprio per chi arriva (o rientra) dall'estero: il regime degli impatriati e la flat tax per i neo-residenti. Si tratta di due strumenti molto diversi tra loro, rivolti a profili differenti, ma che possono essere applicati sia da parte di cittadini italiani che rientrano dall’estero, ma anche da parte cittadini UE o non UE che decidono di trasferire la loro residenza in Italia.

In questa breve guida cerchiamo di illustrare in modo chiaro requisiti, vantaggi e differenze dei due regimi, così da capire quale può fare al caso Suo – e quali errori evitare prima del trasferimento.

 

Cosa significa residenza fiscale in Italia?

Ai fini fiscali, in linea generale, si considera residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, ovvero 184 negli anni bisestili), ha nel territorio dello Stato, la residenza ai sensi del Codice civile, intesa come dimora abituale, oppure il domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari. Salvo prova contraria, si presume altresì residente in Italia, chi per la maggior parte del periodo d’imposta, è iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente. Chi è fiscalmente residente in Italia deve dichiarare in Italia i redditi ovunque prodotti, secondo il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation).

 

1. Il regime degli impatriati: tassazione ridotta sui redditi di lavoro prodotti in Italia

Il regime degli impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023) è pensato per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

 

1.1 Qual è il vantaggio fiscale e quali sono le condizioni di accesso?

I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF solo per il 50% del loro ammontare. In altre parole: la metà del reddito non è soggetto a tassazione. La percentuale di esenzione sale al 60% (imponibile ridotto al 40%), se il lavoratore si trasferisce con almeno un figlio minore, oppure se durante il periodo agevolato nasce o viene adottato un figlio.

Il beneficio si applica entro un limite di euro 600.000 di reddito annuo e ha una durata di cinque periodi d’imposta: si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi.

 

Per accedere al nuovo regime impatriati è necessario:

  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento (il periodo minimo sale a sei o sette periodi d’imposta se si continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro, o per un soggetto dello stesso gruppo, per cui si lavorava all’estero);
  • impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro periodi d’imposta (in caso contrario si decade dal beneficio, con recupero delle imposte e sanzioni);
  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia nel corso del periodo d’imposta;
  • essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalla normativa (titolo di studio universitario o qualificazione professionale superiore riconosciuta).

 

Il regime è in generale compatibile anche con il lavoro da remoto: chi si trasferisce in Italia, continuando a lavorare in modalità smart working per un datore di lavoro estero, può accedere all’agevolazione, purché l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

 

1.2 Come si applica il regime degli impatriati?

Il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, che applica direttamente la tassazione ridotta in busta paga. Il lavoratore autonomo, invece, applica l’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi. Se il datore di lavoro è estero e non opera come sostituto d’imposta in Italia, il beneficio viene applicato in dichiarazione dei redditi.

 

2. Il regime dei neo-residenti: flat tax sui redditi esteri

Il regime dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR), si rivolge, invece, a persone con redditi e patrimoni rilevanti all'estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Chi opta per questo regime paga un’imposta sostitutiva forfettaria (cosiddetta “flat tax”) annua sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dal loro ammontare. In generale tutti i redditi esteri – p.e. dividendi, interessi, plusvalenze, redditi immobiliari, redditi d’impresa esteri – sono coperti dall’imposta sostitutiva forfettaria, mentre i redditi prodotti in Italia restano soggetti a tassazione ordinaria.

Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva è pari a euro 300.000 annui. L’opzione può essere estesa ai familiari, versando un’imposta sostitutiva di euro 50.000 annui per ciascun familiare.

 

2.1 I vantaggi accessori dell’applicazione della flat tax

Oltre alla flat tax, il regime comporta benefici significativi spesso sottovalutati:

  • esenzione da IVIE e IVAFE (le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero);
  • esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW);
  • esclusione dall’imposta di successione e donazione per i beni situati all’estero, per tutta la durata del regime – un aspetto di grande rilievo nella pianificazione patrimoniale e successoria.

 

2.2 I requisiti, la durata ed il funzionamento

Il regime dei neo-residenti è riservato alle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti il trasferimento. È possibile (e consigliabile) presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per avere certezza sull’ammissibilità a questo regime agevolativo.

L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi e ha una durata massima di quindici periodi d’imposta. È revocabile in qualsiasi momento. Il mancato versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini determina la cessazione del regime, senza possibilità di sanatoria.

 

3. Impatriati o neo-residenti? Il confronto in sintesi

 

Regime impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023)

Regime neo-residenti (art. 24-bis del TUIR)

A chi si rivolge

Lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la loro residenza in Italia

Persone con redditi e patrimoni rilevanti all'estero

Cosa agevola

Redditi di lavoro prodotti in Italia

Redditi prodotti all'estero

Vantaggio

Esenzione del 50% (60% con figlio minore) fino a euro 600.000 di reddito annuo

Imposta fissa di 300.000 euro/anno sui redditi esteri (50.000 euro/annui per ciascun familiare)

Residenza estera pregressa

Almeno 3 periodi d’imposta (6-7 periodi d’imposta in caso di stesso datore di lavoro/gruppo)

Almeno 9 periodi d’imposta degli ultimi 10 periodi d’imposta

Durata

5 periodi d‘imposta

15 anni periodi d’imposta

Requisiti ulteriori

Elevata qualificazione o specializzazione, attività prevalente in Italia, permanenza minima di 4 periodi d’imposta in Italia

Nessun requisito di qualificazione o specializzazione

 

4. Gli errori più frequenti da evitare

Uno degli errori più frequenti da evitare è occuparsi degli aspetti fiscali solo dopo il trasferimento in Italia della residenza fiscale. Una consulenza e analisi preventiva della rispettiva situazione individuale consente invece di:

  • verificare con certezza il possesso dei requisiti ed evitare la decadenza dai benefici;
  • scegliere il momento ottimale del trasferimento;
  • coordinare l'uscita fiscale dal Paese di provenienza (exit tax, certificazioni di residenza, convenzioni bilaterali);
  • valutare la convenienza comparata dei regimi;
  • gestire correttamente gli adempimenti dichiarativi, gli interpelli e i rapporti con il datore di lavoro.

 

Se sta valutando di trasferirsi in Italia, contatta il nostro studio per una prima consulenza: analizzeremo insieme il Suo profilo e Le indicheremo il percorso fiscale più vantaggioso in funzione della sua situazione personale e patrimoniale.

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